Vaticano

La Santa Sede aggiorna la governance delle associazioni internazionali di fedeli

Con questo decreto, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita regola la durata e il numero dei mandati degli organi di governo, nonché la rappresentatività degli stessi. 

Maria José Atienza-11 giugno 2021-Tempo di lettura: 3 minuti
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Il decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, pubblicato oggi, regola la durata e il numero dei mandati delle cariche direttive, nonché la rappresentatività degli organi di governo, "al fine di promuovere una sana rotazione ed evitare appropriazioni".

Questo decreto, che si applicherà alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e sottoposte alla diretta vigilanza del Dicastero, nasce dalla constatazione di "prassi molto diversificate nella gestione delle responsabilità di guida", come si legge nella nota esplicativa di accompagnamento, e questa "esperienza ha dato luogo a uno studio e a un discernimento finalizzato alla corretta conduzione del governo all'interno di queste aggregazioni".

Il Decreto disciplina due aree principali: la regolamentazione dei mandati degli organi direttivi a livello internazionale e la rappresentatività di questi ultimi. Come sottolinea la nota, "il Decreto Generale promulgato oggi - che ha l'approvazione specifica del Sommo Pontefice - regola questi mandati in termini di durata e numero e, per le associazioni, di partecipazione dei membri alla costituzione degli organi direttivi centrali".

Punti chiave del decreto

con riferimento alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e soggette alla diretta vigilanza del Dicastero, quanto segue.

1. I mandati nell'organo direttivo centrale a livello internazionale possono avere una durata massima di cinque anni ciascuno.

Art. 2 § 1. - Una stessa persona può ricoprire un incarico nell'organo direttivo centrale a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.

Art. 2 § 2. - Dopo il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo un mandato vacante.

Art. 2 § 3. - La disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al moderatore eletto, che può esercitare questa funzione indipendentemente dal numero di anni trascorsi in un'altra posizione nell'organo direttivo centrale a livello internazionale.

Art. 2 § 4 - Una persona che ha ricoperto la carica di moderatore per un massimo di dieci anni non può ricoprire nuovamente questa carica; tuttavia, può ricoprire altre cariche nell'organo direttivo centrale a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati in queste cariche.

Art. 3. - Tutti i membri pleno iure avere una voce attiva, direttamente o indirettamente, nella costituzione degli organi che eleggono l'organo di governo centrale a livello internazionale.

Art. 4 § 1. - Le associazioni in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le cariche nell'organo direttivo centrale a livello internazionale sono ricoperte da membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, devono provvedere a nuove elezioni entro un termine massimo di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4 § 2. - Le associazioni in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le cariche nell'organo direttivo centrale a livello internazionale sono ricoperte da membri che superano, nel corso del mandato in corso, i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, devono provvedere a nuove elezioni entro un massimo di ventiquattro mesi dal raggiungimento del limite massimo imposto dal presente decreto.

Art. 5. - I fondatori possono essere dispensati dalle norme degli articoli 1, 2 e 4 dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 6. - Le presenti disposizioni non si riferiscono agli uffici di governo che sono connessi all'applicazione delle norme proprie delle associazioni clericali, degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.

Art. 7. - Il presente Decreto si applica, ad eccezione della norma di cui all'articolo 3, anche ad altri enti non riconosciuti o costituiti come associazioni internazionali di fedeli, ai quali sia stata riconosciuta la personalità giuridica e che siano sottoposti alla diretta vigilanza del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 8. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino all'approvazione di eventuali modifiche degli statuti da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il presente decreto abroga qualsiasi norma contraria ad esso prevista negli statuti delle associazioni.

Art. 9. - Il presente decreto sarà promulgato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'Osservatore Romanoentra in vigore tre mesi dopo il giorno della sua pubblicazione. Il Decreto sarà inoltre pubblicato nel commento ufficiale del Acta Apostolicae Sedis.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa il 2 giugno 2021 al sottoscritto, Cardinale Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha approvato specificamente il presente Decreto Generale, che ha valore di legge, insieme alla Nota esplicativa che lo accompagna.

Dato a Roma, presso il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il 3 giugno 2021, Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.

Scheda. Kevin Farrell
Prefetto

P. Alexandre Awi Mello, I.Sch.
Segretario

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