Vaticano

Vos estis lux mundi. Modalità sicure per la protezione dei minori

1 giugno entra in vigore Vos estis lux mundi, pubblicato il 9 maggio, che stabilisce le modalità con cui i casi di abuso possono essere portati alla luce e verificati.

Juan Ignacio Arrieta-3 Giugno 2019-Tempo di lettura: 3 minuti

Il motu proprio Vos estis lux mundi è il risultato dell'incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa tenutosi lo scorso febbraio in Vaticano, al quale hanno partecipato i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo. È una legge pontificia di portata universale, valida per la Chiesa latina e per le Chiese orientali. sui iurische impone obblighi per la raccolta, la trasmissione e la valutazione iniziale di notizie di atti potenzialmente criminali contro i minori. Si tratta di un testo di natura procedurale, che non crea nuovi reati canonici, ma apre strade sicure per segnalare questo tipo di informazioni e poterle verificare rapidamente.

Titolo I del motu proprio: 1° individua i soggetti obbligati dalla legge (che sono i chierici e i religiosi di tutto il mondo), 2° individua quattro condotte che motivano in primo luogo l'iniziativa e che devono essere oggetto di denuncia (abusi sessuali con violenza o minaccia, abusi su minori, pornografia pedofila e copertura di queste materie da parte delle autorità ecclesiastiche), 3° determina l'obbligo dei chierici e dei religiosi di manifestare ogni notizia che hanno di questi atti, Il 4° prescrive la creazione in ogni diocesi di strumenti per ricevere e trasmettere queste informazioni e per trasmetterle all'autorità che deve indagare (l'Ordinario del luogo in cui si sono svolti i fatti), e il 5° dà regole per proteggere la persona che ha fatto la denuncia (non può essere obbligata a mantenere il segreto né può essere oggetto di discriminazione) e le persone che si dicono offese, che devono essere aiutate fin dall'inizio.

La norma, quindi, riguarda tutti i chierici e i religiosi della Chiesa cattolica e, di conseguenza, va al di là dei soggetti vincolati dalla legge. delicta graviora delineato in Sacramentorum sanctitatis tutelache riguarda solo i chierici. 

Il Titolo II stabilisce le modalità di trattamento delle informazioni di questo tipo riguardanti i Vescovi o gli ecclesiastici indicati nel testo, per atti od omissioni quando ricoprivano cariche di governo.

In questo caso la legge cerca di superare il problema della distanza, perché la Chiesa ha il suo Capo a Roma, ma è presente in tutti e cinque i continenti e le sue 3.500 diocesi sono in quasi 200 Paesi. Mentre gli altri chierici dipendono dal rispettivo vescovo diocesano del luogo, che ha il potere di indagare e punire la loro condotta, la giurisdizione sui vescovi appartiene alla Santa Sede e solo il Papa può giudicarli nei casi penali, come stabilito dal canone 1405 del Codice di Diritto Canonico. 

Per questi casi, le nuove norme prevedono misure per garantire che le informazioni siano comunicate in modo affidabile, che le verifiche e le valutazioni siano effettuate in prossimità del luogo in cui si sono verificati gli eventi e che le autorità interessate gestiscano le notizie in modo verificato o condiviso.

Salvo casi particolari, le indicazioni riguardanti i Vescovi e le persone assimilate vanno indirizzate all'Arcivescovo metropolitano della provincia ecclesiastica in cui la persona indicata ha il proprio domicilio. Il canone 436, §1, 1° del Codice attribuisce all'Arcivescovo il compito di "di vigilare [nella Provincia ecclesiastica] affinché la fede e la disciplina ecclesiastica siano diligentemente conservate, e di informare il Romano Pontefice degli eventuali abusi".. Il primo passo che l'arcivescovo metropolitano deve compiere è quello di chiedere alla Santa Sede - sempre tramite il Rappresentante Pontificio - l'autorizzazione ad avviare le indagini; la Santa Sede deve rispondere entro 30 giorni.

Sebbene l'arcivescovo metropolita sia direttamente responsabile delle indagini, può avvalersi della collaborazione di persone idonee ad assisterlo e consigliarlo, compresi fedeli laici qualificati e idonei, secondo le norme di ciascuna Conferenza episcopale. 

Le indagini devono concludersi entro 90 giorni. Durante questo periodo, l'arcivescovo metropolitano deve riferire mensilmente alla Santa Sede e, se necessario, richiedere l'adozione di misure preventive nei confronti della persona indagata. A conclusione del procedimento, invia al Dicastero l'intera documentazione con il suo parere conclusivo. Il Dicastero determinerà quindi come procedere in conformità al diritto canonico.

L'autoreJuan Ignacio Arrieta

Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

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