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La misericordia, la giustizia e la corretta applicazione delle norme canoniche di fronte agli abusi

Il professor Ricardo Bazán, sacerdote e giurista, riflette sull'applicazione delle norme canoniche agli abusi sessuali all'interno della Chiesa, partendo dalla domanda: "Bastano le norme per mettere ordine in una società?"

Ricardo Bazán·12 de septiembre de 2022·Tiempo de lectura: 6 minutos
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Testo originale del articolo in spagnolo qui

Uno dei grandi problemi che Benedetto XVI ha dovuto affrontare durante il suo pontificato sono stati i casi di abusi sessuali su minori, commessi da sacerdoti e religiosi. Nonostante i numerosi sforzi e provvedimenti presi, l’impegno non è bastato, per di più si può dire che anche il tempo non è stato sufficiente.
Papa Francesco ha preso molto sul serio questa situazione, come dimostrano i regolamenti che ha emanato durante il suo pontificato per affrontare questo cancro all’interno della Chiesa.

Ma le regole sono sufficienti?

Sia come sacerdote che come giurista, mi pongo la seguente domanda: bastano le regole per mettere ordine in una società? La Chiesa è un mistero, è il Corpo mistico di Cristo, ma allo stesso tempo è composta da uomini e donne, tutti battezzati, tra i quali vi sono una serie di relazioni e uno scambio di beni, non necessariamente né principalmente di natura materiale, ma soprattutto spirituale. Per questo si parla di Chiesa come società, dotata perciò di un proprio ordinamento giuridico, il diritto canonico. Tuttavia, come in ogni società, le regole non bastano per tenerla in ordine. Ad esempio, il fatto che in uno Stato esista una legge penale che prescrive che chiunque si appropria di beni altrui sia punito con una pena detentiva da 4 a 8 anni, ciò non significa che non avvengano più furti.

Dalla promulgazione del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST – Tutela della Santità dei Sacramenti), del 2001, con le successive modificazioni, nonché dopo le norme promulgate da papa Francesco, i casi di abusi sessuali su minori non sono diminuiti. Forse lo sono stati all’inizio, quando gli scandali erano stati resi pubblici, ma oggi continuano gli abusi sessuali commessi da membri del clero, e non si parla solo di scandali con minori, ma anche di atti contrari al sesto comandamento e che implicano una violazione della promessa o del voto di celibato che ci si aspetta da un sacerdote o da un religioso.

Cosa serve allora? Molte cose. Il problema morale dei membri della Chiesa inizia con la formazione dei sacerdoti e dei religiosi, durante il processo di individuazione e di selezione, nonché con l’accompagnamento che essi dovrebbero avere per tutta la vita. Qui affrontiamo l’aspetto giuridico, cercando di rispondere alla prima domanda.

«Il retto senso di giustizia»

Conviene affermare che le leggi non sono di per sé stesse efficaci. Per la corretta applicazione di una legge, oltre a comprendere la norma è necessario qualcos’altro, che possiamo chiamare “un corretto senso di giustizia”. Stiamo per fare un esempio. Se in una diocesi il vescovo vuole attuare tutte le misure prescritte da Vos estis lux mundi (VELM – Voi siete la Luce del Mondo), SST, Codice di diritto canonico riformato nel libro VI sulle pene comminate dalla Costituzione apostolica Pascite gregem Dei, ecc., sarà necessario un minimo di Conoscenza del Diritto e dei diritti. Uno di questi è il principio della presunzione di innocenza. In altre parole, tutte queste norme devono avere come principio la presunzione che il chierico o religioso in questione sia innocente fino a prova contraria.

Da qui la necessità di un giudizio processuale, con alcuni princìpi, con le sue fasi, i  mezzi di prova, e tutte quelle risorse volte a garantire una effettiva tutela giurisdizionale, cioè che chiunque possa adire i tribunali della Chiesa quando ha subito una violazione dei propri diritti.
Il contrappeso, poiché si tratta di giustizia e di buon senso, è che l’imputato di un reato abbia  la garanzia proprio di questo, cioè di sapere di cosa è accusato, anche  in un primo momento in qualità di indagato, prima che la denuncia sia formalizzata. L’imputato è innocente, e dovrà essere trattato come innocente, fino a quando la sentenza, debitamente motivata dagli atti processuali e dalle prove, non dirà che è colpevole.

Al contrario quello che troviamo nelle notizie e nella prassi attuale è che l’imputato è sùbito considerato colpevole, e deve dimostrare di essere innocente. Come esempio abbiamo il caso del cardinale George Pell, che ha dovuto lottare per tre anni per dimostrare la sua innocenza. Lodevole è stato l’atteggiamento di papa Francesco, che non lo ha rimosso dall’incarico di prefetto della Segreteria dell’Economia finché è durato il processo in Australia, ma gli ha invece concesso il permesso di viaggiare e di comparire davanti alla giustizia del suo Paese, appunto perché era innocente, fino a quando non ci fosse stata la sentenza definitiva, finché tutte le istanze non fossero state esaurite.

Quando questi principi e diritti fondamentali non vengono rispettati, l’applicazione cieca delle regole potrebbe portare a gravi pregiudizi, dal punto di vista della giustizia e del Diritto. Pensiamo ai severi provvedimenti che di solito si prendono quando viene accusato un sacerdote, che viene immediatamente sospeso da tutti i suoi incarichi. Certo, questa misura precauzionale ha una sua ragion d’essere: tenere l’eventuale delinquente lontano da persone a cui potrebbe nuocere, poiché l’esperienza passata ci dice che il pederasta ha cambiato parrocchia e ha continuato a commettere reati. Ma una cosa è la prudenza e un’altra è trattare gli accusati come colpevoli. In altri casi, senza l’adeguata distinzione tra processo giudiziario e processo sanzionatorio amministrativo, si sceglie quest’ultimo per svolgere più rapidamente il processo penale.
Si dimentica così che quest’ultimo è un procedimento eccezionale, da adottare solo quando vi sono prove sufficienti o forti elementi probatori contrari all’innocenza dell’imputato, che per lui meritano di seguire una strada che non da tutte le garanzie del caso. Pertanto, in questi casi un imputato può scoprire che è stata avviata un’indagine nei suoi confronti e che è chiamato a testimoniare in quella che possiamo chiamare un’udienza probatoria, quando le prove sono quasi complete e con poche opzioni o mezzi per difendersi, come sarebbe necessario in punto di giustizia.

L’articolo 2 del motu proprio VELM (Vos estis lux mundi – Voi siete la Luce del Mondo) prevede la creazione di un ufficio preposto a ricevere segnalazioni o denunce su possibili reati. L’idea di questa norma è che vi sia un obbligo di indagine da parte dell’Ordinario, ad esempio il vescovo, oltre al fatto che la vittima debba avere la possibilità di essere ascoltata.
Tuttavia, qui va precisato che questo ufficio non è un organo giudiziario, e tanto meno la mera ricezione della denuncia è sinonimo di colpa, ma si tratta piuttosto di garanzie o mezzi per evitare insabbiamenti.
 In tutta questa indagine deve sempre prevalere il principio della presunzione di innocenza, così come deve esserci un serio lavoro di raccolta di testimonianze o prove che aiuti a discernere se ci sono elementi sufficienti per avviare un processo giudiziario nella Chiesa. Tuttavia, riteniamo che questo sia un modo semplice per uscire da un problema più ampio.

Poiché i tribunali della Chiesa sono debitamente costituiti e organizzati, non ci sarebbe bisogno di creare quegli uffici di cui parla il VELM, dato che questa attività investigativa dovrebbe poter essere svolta da un organo della magistratura diocesana che abbia la preparazione adeguata, proprio per raccogliere tutte le informazioni necessarie che consentano di esprimere un giudizio sull’eventuale sussistenza o meno di un reato, ma non sulla colpevolezza dell’indagato.
Nel contempo, resta inteso che si è proposto di creare questo tipo di ufficio perché in molte occasioni alcuni vescovi non hanno saputo accogliere la richiesta di protezione da parte di persone che subivano abusi o comportamenti inappropriati da parte di sacerdoti o religiosi.

L’anno scorso è stato pubblicato un rapporto ordinato in Francia dalla Chiesa sugli abusi commessi dal clero tra il 1950 e il 2020, i cui numeri hanno lasciato senza fiato molte persone.
È giusto chiarire che la cifra presentata di, 216.000 vittime, è una stima della commissione incaricata di esaminare le 2.700 vittime individuate tra il 1950 e il 2020, e le altre 4.800 da fascicoli rinvenuti negli archivi. Tuttavia, questo non significa che all’interno della Chiesa non si sarebbe dovuto verificare alcun abuso, e tanto meno che non ce ne sarebbero dovuti essere di nascosti. Qualcosa di simile è previsto in paesi come la Spagna, dove la Conferenza episcopale ha richiesto allo scopo la consulenza di uno studio legale.

I princìpi e il diritto naturale

Dal caso degli Stati Uniti, emerso con l’indagine del quotidiano The Boston Globe, al recente caso della Francia, possiamo vedere l’entità del problema che la Chiesa ha dovuto affrontare, per i quali sono state necessarie misure di emergenza con poca capacità di riflessione, in primo luogo per conoscere le cause e poter prevenire i reati, partendo da una domanda molto semplice: perché i miei chierici e religiosi hanno commesso questi abusi o hanno infranto le promesse o i voti di castità? Cosa è accaduto durante il loro percorso? Occorre poi individuare i mezzi a disposizione della Chiesa, uno dei quali e quello di cui ci stiamo occupando, cioè il Diritto. Ma il Diritto non è uno strumento che può essere utilizzato indiscriminatamente, perché ha dei princìpi che emanano dalla legge naturale e per forza di cose.

Pe questo motivo il Diritto va usato e applicato con giustizia e con giusto senso delle cose, altrimenti si commetterebbe un’altra ingiustizia. Pertanto, è necessario che la Chiesa, nel legiferare per far fronte agli scandali sessuali di cui stiamo parlando, si prenda, il suo tempo, che non sia troppo lungo, per riflettere sul fenomeno che cerca di regolare; i princìpi e i diritti che devono essere rispettati proprio per raggiungere lo scopo di una tale norma, nonché gli effetti che una siffatta norma potrebbe generare nella Chiesa.
Forse siamo ben lontani dal porre fine al problema degli abusi, a meno che non se ne affronti la causa, il che meriterebbe uno studio approfondito e interdisciplinare, inter-dicasteriale oserei dire. Fino a quando ciò non accadrà, il Diritto canonico può offrire alcuni strumenti, purché siano usati in modo equo, non solo secondo la legalità. In questo modo con tutte le parti coinvolte sarebbero vissute giustizia e misericordia, ivi compreso il santo popolo fedele di Dio, parafrasando papa Francesco.

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