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Lettera apostolica Spiritus Domini

Lettera apostolica sotto forma di "motu proprioSpiritus Domini del Sommo Pontefice Francisco sull'emendamento al can. 230 § 1 della Codice di Diritto Canonico sull'accesso delle donne al ministero istituito del lettorato e dell'accolitato. 

David Fernández Alonso-28 gennaio 2021-Tempo di lettura: 2 minuti

Lo Spirito del Signore Gesù, fonte perenne della vita e della missione della Chiesa, distribuisce ai membri del Popolo di Dio i doni che permettono a ciascuno, in modi diversi, di contribuire all'edificazione della Chiesa e all'annuncio del Vangelo. Questi carismi, chiamati ministeri per essere pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa, sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in modo stabile.

In alcuni casi questo contributo ministeriale ha origine in un sacramento specifico, l'Ordine Sacro. Altri compiti, nel corso della storia, sono stati istituiti nella Chiesa e affidati attraverso un rito liturgico non sacramentale ai fedeli, in virtù di una particolare forma di esercizio del sacerdozio battesimale, e in aiuto al ministero specifico di vescovi, sacerdoti e diaconi.

In linea con una venerabile tradizione, l'accoglienza dei "ministeri laici", che San Paolo VI regolamentato nel Motu Proprio Ministeria quaedam (17 agosto 1972), preceduto come preparazione alla ricezione del sacramento dell'Ordine, anche se tali ministeri sono stati conferiti ad altri fedeli maschi idonei.

Alcune assemblee del Sinodo dei Vescovi hanno evidenziato la necessità di approfondire dottrinalmente la materia, affinché risponda alla natura di questi carismi e alle esigenze dei tempi, e offra un supporto puntuale al ruolo di evangelizzazione che riguarda la comunità ecclesiale.

Accogliendo queste raccomandazioni, negli ultimi anni si è assistito a uno sviluppo dottrinale che ha messo in evidenza come alcuni ministeri istituiti dalla Chiesa abbiano come fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel sacramento del Battesimo; questi sono essenzialmente distinti dal ministero ordinato ricevuto nel sacramento dell'Ordine. In effetti, una prassi consolidata nella Chiesa latina ha confermato anche che questi ministeri laicali, essendo basati sul sacramento del Battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli idonei, siano essi uomini o donne, come già implicitamente previsto dal canone 230 § 2.

Di conseguenza, dopo aver sentito il parere dei Dicasteri competenti, ho deciso di procedere alla modifica del canone 230 § 1 del Codice Civile. Codice di Diritto Canonico. Pertanto, stabilisco che il canone 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico in futuro dovrebbe essere formulata come segue:

"I laici dell'età e delle condizioni determinate con decreto della Conferenza episcopale possono essere chiamati al ministero stabile di lettore e accolito, mediante il rito liturgico prescritto; tuttavia, la collazione di questi ministeri non dà diritto al sostegno o alla retribuzione da parte della Chiesa"..

Provvedo anche alla modifica degli altri elementi, aventi forza di legge, che si riferiscono a questo canone.

Le deliberazioni di questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbiano forza ferma e stabile, nonostante qualsiasi cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione, e che siano promulgate mediante pubblicazione in L'Osservatore RomanoLa Commissione pubblicherà nel commento ufficiale del Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 10 gennaio dell'anno 2021, festa del Battesimo del Signore, ottavo di Pontificato.

Francisco

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