La Conferenza episcopale spagnola ha pubblicato questa settimana un documento intitolato "Istruzione sull'abuso sessuale". Era stato precedentemente annunciato da mons. Bernardito Auza, nunzio apostolico, nel suo discorso all'ultima riunione plenaria dei vescovi spagnoli.
Si tratta, come dice il nome, di un'istruzione. In altre parole, è un documento che cerca di sollecitare il rispetto della legge, chiarendone e determinandone il contenuto. Va ricordato che, in precedenza, la Chiesa in Spagna aveva già pubblicato una Protocollo per la gestione dei casi di abuso sessuale su minori.
Introduzione e obiettivi
Il Istruzioni inizia con un lungo Preambolo che introduce il lettore al compito principale del documento, che è quello di spiegare e sviluppare "i meccanismi giuridico-procedurali del diritto della Chiesa che sono obbligatori e vincolanti per tutti i vescovi diocesani e anche, nel loro ambito e nei confronti dei loro membri, per i superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società clericali di vita apostolica". (Preambolo, IV).
Accanto a questo obiettivo, ovviamente lodevole, il Preambolo tocca diversi aspetti che è importante sottolineare. In primo luogo, si menziona la responsabilità del vescovo diocesano di tutelare e assicurare il bene comune dei fedeli, in particolare "i più poveri e bisognosi, i minori, coloro che di solito hanno un uso imperfetto della ragione e quegli altri a cui la legge riconosce uguale tutela". (Preambolo, I).
Poi, citando Papa Francesco, ricorda la necessità della santità personale e dell'impegno morale di tutti i fedeli per promuovere la credibilità dell'annuncio e l'efficacia della missione della Chiesa.
Il Preambolo ricorda inoltre, come non potrebbe essere altrimenti, la gravità dei crimini di abuso sessuale sui minori e le dolorose e inaccettabili conseguenze che essi provocano, in primo luogo alle vittime ma anche a tutta la Chiesa.
Il reato di abuso
Il primo capitolo dell'Istruzione cerca di delimitare il reato di abuso sessuale sui minori. Lo fa, evidentemente, attraverso le norme canoniche più recenti, concentrandosi soprattutto su quanto descritto nel c. 1398 §1. Forse, tenendo conto che la tipologia del reato è molto ampia, sarebbero state apprezzate alcune linee guida concrete per delimitare ciò che rientra nel tipo penale e ciò che non vi rientra, cosa che, a volte, non è facile nell'indagine giudiziaria. Il Vademecum FDD è utile in questo senso, così come il Protocollo dello stesso CAE, che presenta questo reato sulla base dell'ampia definizione offerta dal DSM-5.
Lo stesso capitolo tratta anche dell'obbligo dei chierici e dei religiosi di riferire non solo all'autorità religiosa ma anche a quella civile (articoli 6 e 7). A questo proposito, l'Istruzione ricorda, tuttavia, la necessaria riserva riguardo alle persone o alle questioni di cui hanno avuto conoscenza in ragione del loro ministero (articolo 7).
A nostro avviso, è importante ricordarlo. A prescindere dalla necessaria collaborazione con la sfera civile, esiste comunque un dovere di riservatezza, che deve essere osservato di conseguenza. Lo stesso vale, ovviamente, per tutto ciò che si conosce in ambito confessionale.
Il capitolo si conclude ricordando la prescrizione dell'azione penale in base al momento in cui è stato commesso il reato, tenendo conto, però, della possibilità del Dicastero per la Dottrina della Fede di derogarvi in singoli casi (articolo 8). Questa figura giuridica, di grande importanza, non deve essere sottovalutata.
Forse sarebbe necessario, a livello universale, rivendicarne con più forza l'importanza e la validità e specificare chiaramente i criteri con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede può derogarvi, evitando così il pericolo di arbitrio nell'amministrazione della giustizia e certamente il possibile scandalo.
Il ruolo degli uffici di protezione dei minori
Il secondo capitolo dell'Istruzione tratta fondamentalmente dei cosiddetti "cosiddetti" e dei "cosiddetti" "cosiddetti". Uffici per la tutela dei minori. Si tratta di uno strumento previsto e sollecitato da Papa Francesco nel Motu Proprio Vos estis lux mundi.
Questi "uffici" da istituire in ogni diocesi o provincia ecclesiastica saranno accompagnati da un Servizio di coordinamento e consulenza della Conferenza episcopale.
Si tratta certamente di un progetto ambizioso, al quale hanno aderito buona parte delle diocesi spagnole, ma che presenta delle difficoltà.
L'impegno che molte diocesi, anche con pochi mezzi, hanno profuso in questo nuovo strumento è lodevole. Ma vale certamente la pena di porsi alcune domande: In che misura sono Non sarebbe più efficace concentrare questo sforzo a livello delle Province ecclesiastiche, come consente l'Istruzione? I loro membri sono sufficientemente preparati? È un'azione puramente "formale" o pienamente "funzionale"? Fino a che punto la vittima può sentirsi pienamente accolta e compresa se i suoi membri, in molti casi, fanno parte dello stesso "establishment", nonostante ciò che l'Istruzione indica nell'articolo 9, §5? La Chiesa, in questo senso, adotta uno strumento che non si trova in altre aree con una maggiore incidenza di questi crimini.
Dal terzo capitolo in poi, l'Istruzione si sofferma sulla procedura canonica per affrontare un'accusa di abuso sessuale su minori e sul suo successivo sviluppo. Il documento stabilisce, innanzitutto, cosa sia l'indagine preliminare e come svolgerla (c.1717).
Si esamina poi l'intervento del Dicastero per la Dottrina della Fede alla luce dei risultati di questa indagine e le possibili decisioni che potrebbe prendere (capitolo IV).
Infine, l'Istruzione descrive i due possibili processi: quello extragiudiziale o cosiddetto amministrativo e quello giudiziario (capitoli V e VI). Questi capitoli si limitano ovviamente a richiamare quanto la legge, insieme agli altri documenti della Santa Sede, ha affermato in materia.
Tuttavia, presenta anche alcune novità o aspetti che è bene, a nostro avviso, evidenziare. In relazione all'investigatore della fase preliminare, l'Istruzione offre la possibilità che essa sia svolta da uno dei giudici-uditori del Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica (articolo 14, 1º).
La stessa offerta viene fatta successivamente in relazione alle procedure extragiudiziali e giudiziarie (articoli 24, 1 e 33 §2). Si tratta certamente di una collaborazione apprezzata per la più che sufficiente preparazione dei suoi membri.
Tuttavia, negli ultimi anni, diverse diocesi spagnole, con un notevole sforzo, hanno preparato i loro tribunali per tali compiti, in alcuni casi sviluppando un lavoro congiunto tra diocesi vicine.
Grazie a Dio, è passato il tempo in cui i sacerdoti, con buone intenzioni ma poca preparazione, svolgevano questo compito in un ambiente spesso ostile e incompreso.
Vale la pena sottolineare anche un aspetto che, a volte, è stato poco considerato o è stato trascurato. Ci riferiamo al diritto dell'imputato di essere informato e assistito durante le indagini preliminari (articolo 18).
Anche in quel momento, a maggior ragione quando possono essere imposte misure cautelari, l'imputato deve avere la possibilità di ricevere assistenza legale. L'Istruzione, naturalmente, ricorda l'importanza dell'avvocato nel processo extragiudiziale e giudiziario (art. 25 §2 e art. 34 §2).
Infine, e in questa stessa sezione, ci sembra molto appropriato quanto contenuto nell'articolo 20, 5 dell'Istruzione, che richiama il c. 1341 per quei casi che non costituiscono un crimine riservato, ma che potrebbero costituire un crimine contro il sesto comandamento (c. 1398), evitando così, nei casi in cui è possibile procedere in questo modo, quella che sembra essere un'eccessiva giudiziarizzazione di tutte le procedure nella Chiesa.
L'Istruzione è in linea con il cambiamento di paradigma che si è verificato nella Chiesa in seguito alla promulgazione della nuova Libro VI del Codice di Diritto Canonico. Nell'ultima riforma del diritto penale, l'interesse giuridico tutelato non è principalmente la protezione della dignità del ministero ordinata dalla legge. (o la santità dei sacramenti) ma la tutela della dignità, della libertà e dell'integrità sessuale di qualsiasi persona, in particolare dei soggetti più vulnerabili, come i minori e coloro ai quali la legge riconosce uguale protezione.
L'Istruzione non è chiaramente un documento che cerca di innovare. Non è questo il suo obiettivo. Cerca soprattutto di unificare i criteri di azione in tutte le diocesi spagnole, offrendo sistematicamente le norme universali e dettagliando, come è il caso, le modalità di applicazione e le circostanze che possono presentarsi nella loro gestione.
Dobbiamo quindi accogliere con favore questo documento con cui la Chiesa in Spagna cerca di affrontare questo grave problema e sperare che la sua applicazione contribuisca non solo alla risoluzione legale di questo deplorevole crimine, ma anche a far crescere la consapevolezza che i pastori della Chiesa stanno adempiendo ai loro doveri in modo esemplare.