Vaticano

La Chiesa ribadisce che il battesimo non può essere cancellato dal registro parrocchiale

Il Dicastero vaticano per i testi legislativi pubblica una nota esplicativa che vieta qualsiasi modifica o cancellazione del suo contenuto.

Javier García Herrería-18 aprile 2025-Tempo di lettura: 3 minuti
registrazione del battesimo

Il Dicastero per i testi legislativi Il Vaticano ha emesso una nota esplicativa sull'impossibilità di cancellare i battesimi dal registro parrocchiale, pratica occasionalmente richiesta da persone che desiderano dissociarsi dalla Chiesa. Il documento, firmato dal cardinale Filippo Iannone e dall'arcivescovo Juan Ignacio Arrieta, ricorda che il Diritto Canonico non consente di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel Registro dei Battesimi, ma solo di correggere eventuali errori di trascrizione.

Il motivo è che questo registro "non è un elenco di membri" appartenenti alla Chiesa cattolica, ma una dichiarazione oggettiva di eventi sacramentali che si sono verificati storicamente nella vita della Chiesa. Il battesimo, che la Chiesa amministra una sola volta, è un sacramento di carattere permanente che costituisce la base per la ricezione degli altri sacramenti. Per questo motivo, accanto al battesimo hanno luogo altre tappe importanti e altrettanto uniche, come la cresima, l'ordinazione sacerdotale, il matrimonio o la professione religiosa perpetua.

Non viene eliminato, ma si può notare l'uscita.

Il documento chiarisce che, mentre non è possibile rimuovere l'atto di battesimo, si può registrare che una persona desidera lasciare la Chiesa: "L'atto di battesimo deve essere accompagnato, se necessario, dal certificato di battesimo della persona". actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholicaquando una persona dichiara di voler lasciare la Chiesa cattolica". Questa annotazione può essere fatta su richiesta della persona interessata e nel contesto di un'udienza formale, senza che ciò implichi la rimozione dei dati sacramentali.

Lo scopo di mantenere intatta la registrazione non è quello di accreditare la fede attuale del battezzato, ma di "certificare un fatto storico ecclesiale", giuridicamente rilevante per garantire la valida amministrazione dei futuri sacramenti. Ciò diventa cruciale, ad esempio, per coloro che desiderano sposarsi in Chiesa o assumere impegni religiosi formali.

Coerenza con l'intero ordinamento canonico

La nota sottolinea che l'intero ordinamento giuridico della Chiesa è volto a preservare la certezza dei sacramenti ricevuti, a partire dal battesimo. Si ricorda che anche i battesimi amministrati "sub conditione" (quando c'è il dubbio che sia stato amministrato in precedenza) non implicano una ripetizione del sacramento, poiché il sacramento non può essere duplicato.

Infine, si sottolinea che l'annotazione nel registro deve essere fatta con certezza dell'evento, motivo per cui è obbligatoria la presenza di testimoni al battesimo, ai sensi del canone 875 del Codice di Diritto Canonico. Codice di Diritto Canonico. Questi testimoni non sostituiscono il registro, ma permettono di verificare con certezza la realtà del sacramento celebrato.

Con questa nota, la Santa Sede vuole riaffermare la dimensione oggettiva e irreversibile del battesimo nella tradizione cattolica ed evitare la crescente tendenza a chiedere "cancellazioni simboliche" che non trovano posto nella teologia e nel diritto della Chiesa.

Le Corti supreme si stanno pronunciando

La Corte Suprema di Spagna ha confermato nella sentenza n. 1747/2008, pubblicata il 19 novembre 2008, l'impossibilità di cancellare le iscrizioni battesimali nei libri parrocchiali su richiesta di chi chiede l'apostasia. In questa sentenza, l'Alta Corte ha stabilito che questi registri non costituiscono un archivio soggetto alla legislazione sulla protezione dei dati, ma sono il riflesso di fatti storici - in questo caso, l'amministrazione del sacramento del battesimo - e quindi non possono essere modificati o cancellati.

In diversi Paesi europei ci sono stati pronunciamenti giudiziari e amministrativi sulla possibilità di rimuovere o modificare le annotazioni di battesimo nei registri parrocchiali, in risposta a richieste di apostasia o per motivi di protezione dei dati.

In Francia, il 2 febbraio 2024, il Conseil d'Etat, il più alto tribunale amministrativo francese, ha stabilito che la Chiesa cattolica non è obbligata a rimuovere le iscrizioni di battesimo dai suoi registri. Il tribunale ha sostenuto che questi registri costituiscono la traccia di un fatto storico, anche se è consentito annotare a margine del registro la volontà della persona di rinunciare alla Chiesa.

Nel gennaio 2024, l'Autorità belga per la protezione dei dati ha accolto la richiesta di un cittadino di rimuovere i propri dati dal registro dei battesimi dopo aver dichiarato la propria rinuncia alla Chiesa. La diocesi di Gand ha fatto ricorso contro questa decisione e il caso è pendente davanti alla Corte d'appello di Bruxelles per i mercati. Questa sentenza contrasta con le precedenti decisioni di altri Paesi, come l'Irlanda, in cui è stata consentita la conservazione di tali registri..

Questi casi riflettono un dibattito in corso sulla collisione tra la libertà religiosa, il "diritto" all'apostasia e la protezione dei dati personali nel contesto dei registri sacramentali della Chiesa cattolica.

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