Papa Francesco ha recentemente aggiornato la Norme sui delitti più gravi riservate alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Queste norme sono comunemente conosciute come quelle che regolano i reati di abuso sessuale clericale, ma non sono esaustive. Va notato che queste norme sono state promulgate da Giovanni Paolo II nel 2001, successivamente aggiornate da Benedetto XVI e ora da Papa Francesco.
Oltre ai reati sopra citati, queste norme coprono i reati contro la fede, come l'eresia, l'apostasia o lo scisma. Regola anche i reati contro il sacramento dell'Eucaristia, come la profanazione delle specie eucaristiche; i reati contro il sacramento della Confessione, ad esempio l'assoluzione del complice del peccato contro il sesto comandamento o la registrazione della Confessione.
Perché la necessità di un nuovo aggiornamento? In realtà, Papa Francesco non ha introdotto alcun nuovo reato, poiché una lettura comparata delle norme precedenti e di quelle attuali mostra che i reati rimangono gli stessi.
Le modifiche si concentrano su questioni procedurali, in modo da essere in linea con gli ultimi cambiamenti apportati dal Romano Pontefice in materia penale.
Le nuove norme chiariscono anche una serie di punti un po' ambigui, al fine di migliorare l'applicazione della giustizia e garantire i diritti della difesa.
Armonizzazione con la riforma del Codice
Un primo cambiamento necessario è l'aggiornamento delle norme sui reati gravi in modo che siano in armonia con la modifica del Libro VI del Codice di Diritto Canonico fatta dal Papa attraverso la Costituzione Apostolica. Pascite Gregem Dei. In questo senso, sono state inserite alcune modifiche introdotte dai Rescripta ex Audientia Ss.mi del 3 e 6 dicembre. Si tratta di norme con valore di legge che avevano già modificato le norme emanate da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
Distinzione tra processi
Un secondo cambiamento, di una certa rilevanza, è la più chiara distinzione tra procedimenti giudiziari e procedimenti extragiudiziari. Ciò è evidente in quanto ciascuno di essi ha un proprio titolo che regola quando è possibile agire attraverso l'uno o l'altro tipo di processo, anche se in realtà quest'ultimo non è un processo in senso stretto, ma piuttosto un procedimento amministrativo.
Questa volta, sembra che le nuove norme propongano entrambi i processi come due modi alternativi da utilizzare, abbandonando l'idea che il processo giudiziario fosse la regola, mentre il processo extragiudiziale o amministrativo fosse l'eccezione.
Diritto di difesa
Un terzo cambiamento riguarda il diritto di difesa dell'imputato. Da un lato, è stato esteso il termine per la presentazione dell'appello contro la sentenza di primo grado, sia in sede giudiziale che extragiudiziale.
D'altra parte, è previsto che l'imputato (la norma usa il termine "imputato", che non ci sembra il più appropriato nel caso di un processo in corso) debba essere rappresentato da un avvocato, il che garantisce maggiormente il diritto alla difesa.
Infine, è prevista la possibilità, in qualsiasi fase del processo, di rimettere alla decisione del Papa la possibilità di espellere l'accusato dallo stato clericale, così come la dispensa dal celibato o dai voti religiosi, quando la commissione del reato è manifestamente accertata, a condizione che all'accusato sia stata data la possibilità di difendersi.
In questi casi non è facile fare il punto sulle norme. Ci vuole tempo e la speranza che gli operatori di giustizia, siano essi la Congregazione per la Dottrina della Fede o i tribunali diocesani, applichino queste norme in modo corretto, con un giusto senso di giustizia, tenendo conto di quei principi che regolano la tutela dei diritti, cioè che le persone che possono essere state violate siano protette, così come le garanzie procedurali che tutti i fedeli della Chiesa hanno, a cominciare dalla possibilità di difendersi in tribunale.